Riconfermata la tesi della subappaltabilità per il 30% del loro importo (per importo stimato d’appalto inferiore alla soglia comunitaria). Sopra soglia o si disapplicava tout court il pienamente vigente art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, oppure si dava motivazione dell’applicazione della norma nazionale.



