«L’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretato nel senso che: non osta, in linea di principio e in considerazione dell’obbligo d’interpretazione del diritto nazionale in modo conforme alle finalità della disposizione medesima, ad una normativa nazionale che escluda da qualsiasi partecipazione alle procedure di aggiudicazione di concessioni e di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi i soggetti che abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato dall’amministrazione aggiudicatrice con qualsiasi mezzo».
Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale Athanasios Rantos, 15 dicembre 2022, C‑545/21.



