Si osserva che «l’appalto integrato cd. “di secondo grado”, disciplinato dall’art. 59, comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016, prevede che il concorrente presenti un progetto esecutivo» come obbligo di contratto, «sulla base del progetto definitivo già realizzato dall’Amministrazione. Ne viene che il potere “ideativo” e “propositivo” dei concorrenti è circoscritto entro i limiti definiti dal livello progettuale posto a base di gara» (niente di nuovo).