Si applicano solo i principi di di cui all’art. 4 del codice dei contratti pubblici: pertanto un variante non è inammissibile per violazione dell’art. 95, comma 14, del medesimo D.Lgs. 50/2016. La giurisdizione è del giudice ammimistrativo.
Si applicano solo i principi di di cui all’art. 4 del codice dei contratti pubblici: pertanto un variante non è inammissibile per violazione dell’art. 95, comma 14, del medesimo D.Lgs. 50/2016. La giurisdizione è del giudice ammimistrativo.