Per i lavori di importo comunitario è ammesso il prezzo più basso, ad eccezione de «gli affidamenti di appalto integrato» (D.Lgs. 36/2023, art. 108, comma 2, lett. e)) e de «i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo» (lett. f)). Quanto poi a «gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione» (lett. d)), è già intrinseco che il criterio di aggiudicazione possa essere solo quello del miglior rapporto qualità/prezzo.



