Ricordiamo che così prevede il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, art. 9, comma 2, lett. e): «per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici».
Così propone Cantone sul punto: «Sarebbe opportuno prevedere accanto alla necessita dell’invito di cinque operatori, anche la previsione che il bando venga pubblicato sul sito dell’ente e che debbano essere comunque prese in considerazioni offerte ulteriori che dovessero giungere anche da soggetti non invitati».
Già la norma fa sorridere per come è scritta: si parla di «affidamento diretto (…) nel rispetto dei principi di trasparenza» e «concorrenza».
Ma l’affidamento diretto con bando è categoria concettuale che proprio non esiste. In ambito logico, prima che nel diritto comunitario degli appalti pubblici.



