Interpretando la locuzione “operatore economico partecipante alla gara” nel senso di ritenere che essa imponga un vincolo di partecipazione diretta del prestatore dei servizi tecnici diversi dalla progettazione, si incorre non soltanto in evidente collisione con la ratio legis sottesa all’art. 44, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, ma pure con il principio di favor partecipationis.



