«Il successivo comma 4 dell’articolo 67 prevede, invece, soltanto per i consorzi stabili l’indicazione in sede di gara della consorziata per la quale il consorzio concorre. Pertanto, la novella in esame, al comma 1, lettera d), modifica il citato articolo 67, comma 4 del Codice, chiarendo che sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre» (sic). L’obbligo indicativo sarebbe dunque «soltanto per i consorzi stabili». Anzi, no! Si chiarisce che «sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta» le consorziate esecutrici. Anzi, no! Il consorzio stabile non ha mai avuto alcun obbligo indicativo di consorziate esecutrici, né comunque lo avrebbe oggi. Perché?



