Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE «Disposizioni integrative e correttive», per così dire, «al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», ovvero il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209

Ma ecco un paradigma secco, ex multis,  di come il correttivo non abbia integrato ciò che c’era da integrare.

In ordine al beneficio del “quinto”, l’allegato II.12, art. 2, comma 2, ultimo periodo, stabilisce che «nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2». Ma l’art. 30, comma 2, non stabilisce nessun «requisito minimo». Non sapevano che cosa avessero scritto i compilatori del codice, non ha saputo che pesci prendere il compilatore del “correttivo”.

PRIMA INTRODUZIONE VELOCE AL "CORRETTIVO" DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, ADOTTATO CON IL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209: PROGRAMMA INTEGRALMENTE RIAGGIORNATO, IN RELAZIONE AL PIÙ DEFINITO MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE CHE SARÀ MESSO A DISPOSIZIONE.
Martedì 4 febbraio 2024webinar dalle ore 9:00 alle ore 14:00. L'incontro di studio è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, con preventivo di spesa forfettario, anche in house, sia in "aula digitale", sia "in presenza". Seguiranno webinar di massimo approfondimento teorico-pratico su singole tematiche (la qualificazione nei lavori pubblici, l'affidamento dei servizi d'architettura e ingegneria, la gara d'appalto di servizi e forniture, l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'accesso e le cause di esclusione, tutto il sottosoglia anche in rapporto al MEPA e a CONSIP). Si riscontra che «non sussiste la preclusione a poter svolgere l’attività formativa per la qualificazione delle Pubbliche Amministrazioni come stazioni appaltanti», in quanto «l’attività stessa può essere svolta a prescindere dall’accreditamento» (T.A.R. Lazio, Roma, IV-ter, 3 gennaio 2025, n. 80).