Il criterio discriminante, si è detto, è l’importo totale stimato d’appalto. Se il totale d’appalto è da EUR 150.000 in su, si crea un contenitore unico in cui le lavorazioni – la prevalente e quelle ulteriori di un certo importo – assurgono a «categoria». Dove c’è «categoria», lì ci si può qualificare solo con attestazione-SOA, fatto salvo il principio che oggi tutte le scorporabili (tranne eccezioni) sono a qualificazione non obbligatoria. E per le scorporabili di importo inferiore a EUR 150.000?



