Né assume rilievo contrario il principio di tassatività delle cause di esclusione (niente di nuovo). Il principio vale anche nel caso in cui l’appalto sia solo «parzialmente riconducibile al novero delle attività c.d. sensibili».
Né assume rilievo contrario il principio di tassatività delle cause di esclusione (niente di nuovo). Il principio vale anche nel caso in cui l’appalto sia solo «parzialmente riconducibile al novero delle attività c.d. sensibili».