Si osserva che «la stazione appaltante aveva chiarito, sin da subito, come non vi fosse stato alcun errore materiale, rappresentando, in particolare, che il riportato calcolo si fondasse su una interpretazione della clausola del bando di gara conforme alla delibera ANAC n. 428 [rectius: n. 528] del 15 novembre 2023, secondo cui “nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli arti. 108, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo posto a base di gara; nel caso di specie, anche tenuto conio dei chiari contenuti della lex specialis, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera”».



