Resta «fermo (…) che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d)», «per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104» (lett. c)). Perché è infondato che la ratio sia che “in cantiere ci va solo chi è capace di eseguire”? Per due evidenti motivi.



