«Ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’Allegato II.2-bis introdotto dal correttivo del 31 dicembre 2024, la revisione prezzi (per servizi e forniture) si applica solo ai contratti di durata il cui oggetto NON consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea. Tale condizione si può applicare anche per i lavori "ad esecuzione istantanea" o di piccola entità?»



