«3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. (…) 3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire».



