Nella fattispecie il punto di partenza delle valutazioni a cui erano chiamati i commissari di gara era l’offerta tecnica e non il computo metrico. Pertanto, solo se dalla lettura coordinata dei due elaborati fossero emersi dubbi circa l’attendibilità dell’offerta, allora si sarebbe posto il problema. E, in ogni caso, non esiste alcuna disposizione che vieti di indicare alcune lavorazioni a corpo.



