«Il ricorso, che sostanzialmente pretende l’attribuzione dell’incentivo per il solo fatto dell’avvenuta progettazione ed a prescindere dall’appalto e dalla successiva realizzazione dell’opera, non è in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità oltre che con la ratio dell’istituto (che deroga al principio di onnicomprensività) e con le modalità di costituzione del fondo (il cui importo è rapportato all’ammontare dell’appalto)».



