Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

Per una scorporabile di importo superiore al 10% del totale d’appalto, anche se inferiore a EUR 150.000, occorre attestazione-SOA: la storica sentenza di un giudice amministrativo d’appello

«Orbene, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che:

a) l’importo complessivo dell’appalto sia di euro 228.195,58 e che il medesimo si componga di due categorie: una prevalente (OG6), dell’importo di euro 156.040,76 ed una seconda (OG3), superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera, pari ad euro 72.154,82;

b) le lavorazioni relative alla seconda delle citate categorie non potevano essere eseguite direttamente dall’impresa qualificata per la sola categoria prevalente, in quanto priva dell’adeguata qualificazione;

c) i predetti lavori – ancorché in linea teorica subappaltabili (…) ad altre imprese in possesso della relativa qualificazione, per espressa clausola del bando (…) – nella specie non potevano esserlo, in quanto l’impresa aggiudicataria aveva omesso di rendere la prescritta dichiarazione in tal senso, come contemplato dal (…) disciplinare di gara.

Pertanto – prevedendo il bando che le opere secondarie relative alla categoria “scorporabile” OG3 debbano essere eseguite da un soggetto qualificato nella predetta categoria, sia esso il concorrente che un subappaltatore – appare evidente che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, atteso che la medesima non era né qualificata per la categoria secondaria né aveva espressamente dichiarato di volersi avvalere del subappalto».

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