Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE ITO “FREE”: ERRORI DI PROGETTAZIONE E REVOCA DELLA GARA

In caso di errore di progettazione che abbia dato causa alla revoca della gara, sussiste responsabilità precontrattuale?

Certamente sì!

«Il Collegio, ritenendo tali ragioni ampiamente prevedibili secondo la ordinaria diligenza, osserva che è pacifica la responsabilità della pubblica amministrazione in caso di evidente negligenza nella progettazione dell’opera da eseguire.

Sotto il profilo della colpa evincibile in generale secondo la definizione dell’art. 43 codice penale, definizione che il codice civile presuppone e indirettamente richiama, in tema di responsabilità civile della p.a. nell'esecuzione di un'opera pubblica, ad escludere l'antigiuridicità del fatto e la colpa dell' amministrazione per i danni arrecati a terzi non basta la circostanza che quest'ultima abbia seguito correttamente il complesso iter tecnico-amministrativo previsto dalla legge per l'esecuzione dell'opera pubblica, poiché l'esito favorevole dei vari controlli non esime la p.a. dal dovere di seguire anche le regole tecniche e di comune prudenza e diligenza allo scopo di non ledere l'incolumità e il patrimonio di alcuno.

Essendo questi i principi applicabili al caso di specie, non può non concludersi che, per una amministrazione diligente, la mancata considerazione iniziale delle diseconomie di scala a causa delle due separate localizzazioni e il mancato previo coinvolgimento (se non addirittura il previo assenso) dei Comuni interessati, costituiscono gravi negligenze rispetto al dovere di diligenza professionale (arg. ex art. 2236 c.c.) applicabile anche all’attività della pubblica amministrazione.

Tali negligenze sono attribuibili a evidenti carenze progettuali e professionali riconducibili al momento della formazione della volontà contrattuale iniziale all’interno dell’amministrazione.

E’ evidente che le ragioni del ripensamento sono state poi giustificate dall’amministrazione con la sopravvenuta insorgenza di tali problematiche, che potevano anche essere nel tempo superate, ma è altresì evidente che esse erano ampiamente ex antea prevedibili, secondo il metro della ordinaria diligenza amministrativa.

Sussistono pertanto gli estremi della colpa o negligenza quale elemento soggettivo» (Cons. Stato, IV, 20 febbraio 2014, n. 790).