Neppure l’accertata non imputabilità all'impresa delle false dichiarazioni vale, comunque, a impedire l'adozione di un provvedimento di decadenza di un'attestazione rilasciata in base alla documentazione di cui sia oggettivamente emersa la non veridicità, poiché l'acclarata falsità oggettiva giustifica e impone — indipendentemente da ogni ricerca sull'imputabilità soggettiva del falso — il ritiro dell'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base dei documenti riconosciuti come falsi.



