1. Basta la qualificazione in categoria prevalente a coprire quella non posseduta in una categoria scorporabile. 2. La qualificazione del subappaltatore non occorre dimostrarla in sede di offerta (tesi poi contraddetta subito dopo …). 3. In sostanza oggi si direbbe che è un’irregolarità “non essenziale” l’essersi sbagliati nel menzionare il tipo di raggruppamento, laddove la qualificazione sia comunque integralmente comprovata.



