Si afferma che «non possono essere previste modifiche ritenute necessarie sin dall’inizio, da effettuare dopo lo svolgimento della gara e l’aggiudicazione dell’appalto, ove le stesse siano tali da poter alterare le offerte, tecniche ed economiche, già valutate dalla Commissione di gara con attribuzione dei relativi punteggi, sulla cui base è formata la graduatoria finale».



