"La omessa ottemperanza all’obbligo di indicazione nominativa del subappaltatore non può dar luogo alla immediata esclusione dell’impresa partecipante, ma comporta la necessaria attivazione del soccorso istruttorio”. Al di là dell'obbligo di indicazione del nominativo e dell'allegazione della sua qualificazione, ancora nettamente smentita la formalistica tesi dell'ANAC che il difetto di qualificazione de quo non sarebbe suscettibile di sanatoria (a pagamento, ovviamente).



