“Si evince chiaramente come l’impresa ausiliata abbia inteso in realtà avvalersi dell'ausiliaria anche in relazione all’attestazione SOA per altra categoria. Trattasi dunque di una mera irregolarità non essenziale, in relazione alla quale – stante il tenore di tutta la documentazione già allegata all’offerta - non era neppure necessario far ricorso al soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis D. Lgs. n. 163/2006”.



