«Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente» (D.Lgs. 50/2016, art. 183, comma 15, primo periodo).
«La proposta di cui al comma15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all’articolo 187» (D.Lgs. 50/2016, art. 183, comma 16).
Rimane fermo che l’operatore economico proponente «può esercitare il diritto di prelazione» (comma 15).
Ma qui possiamo solo parlare di “colpa grave” del legislatore. Non sapevano quello che scrivevano, in sostanza.
Si sono chiesti: “Ma sì, c’era anche prima, era una norma fatta da chi ci ha preceduto, tutto sommato può andare bene anche oggi, favorirà la ripresa, lasciamola dai!”
Rectius: “Codesta norma è buona! Ovvìa, non vada in Arno!”, annuente il Ministro.



