I principi della scorporabilità come correttamente interpretati da un onesto Consiglio di Stato. E, soprattutto, non serve né il nomen del subappaltatore, né la sua qualificazione, laddove il subappalto è (ancora) obbligatorio. Alla faccia del T.A.R. Toscana! E poi, non sussiste socio di maggioranza laddove il capitale sociale è ripartito in ragione di un terzo ciascuno per tre soci.



