«Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali» (D.Lgs. 50/2016, art. 89, comma 11, primo periodo). Vale anche se si tratta di categoria prevalente? Sì! Per due ragioni.



