Si osserva «che la Stazione appaltante avrebbe malamente applicato il soccorso istruttorio consentendo al Consorzio (…) di partecipare alla gara scindendo la qualificazione nella categoria prevalente e quella nella categoria scorporabile, ritenendo che la categoria prevalente fosse coperta da SOA, mentre quella scorporabile potesse essere coperta ai sensi dell’art. 90 D.p.r. 207/2010. La censura è fondata».



