«Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell’attestazione [SOA: n.d.a.], segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC» (D.Lgs. 50/2016, art. 84, comma 6, secondo periodo).
La SOA ci sta perché verifica il possesso dei requisiti di qualificazione e, secondo i principi canonici del sistema unico di qualificazione, alla stazione appaltante è precluso di “fare la SOA” del caso concreto. La stazione appaltante può solo prendere atto dell’attestazione-SOA così come rilasciata.
Quindi, tutto ancora da capire il significato del secondo periodo di tale comma 6.
O forse, dopo un anno, non c’è ancora niente da capire?



