Quando in un appalto sono compresenti «più tipologie di prestazioni», la terna va indicata «con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista» in disciplina di gara (D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 6). La domanda che ci si pone è se nei lavori ciò debba significare che, in un appalto di importo già pari a EUR 150.000, ogni categoria (o prevalente o scorporabile) debba necessariamente generare una «tipologia di prestazione omogenea».
Si ritiene, nell’ambito del principio di proporzionatezza a favore dell’operatore economico, che «tipologia di prestazione omogenea» sia quella riconducibile a uno di cinque possibili macro-gruppi nei quali le categorie possono astrattamente essere suddivise:
A. OPERE EDILI (OPERE PUNTUALI IN GENERE) CIVILI ED INDUSTRIALI;
B. OPERE A RETE (OPERE INFRASTRUTTURALI IN GENERE), DEL VERDE E DI PROTEZIONE;
C. OPERE SOVRASTRUTTURALI E NEL SOTTOSUOLO;
D. OPERE DI BONIFICA E TUTELA DELL’AMBIENTE;
E. OPERE TECNOLOGICHE.



