Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE APPALTO INTEGRATO E CARENZA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA

Può essere concesso il soccorso istruttorio?

No!

«Invero:

- recita l’art. 24, cc. 1-2, d.p.r. n. 207/2010, applicabile ratione temporis: “Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: a) relazione generale; b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; …”;

- recita poi l’art. 26, c. 1, d.p.r. n. 207/2010: “A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo: a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;”

- recita, infine, l’art. 35, c. 1, d.p.r. n. 207/2010: “Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.”

In generale, quindi, la normativa di settore prevede che la relazione geologica costituisce un elaborato imprescindibile tanto del progetto definitivo che di quello esecutivo e ciò in relazione al rapporto di “stretta simmetria e differenziazione esistente tra i vari stadi di progettazione considerati, visto che la progettazione esecutiva costituisce la conclusione di un percorso armonico che racchiude tutte le fasi che in essa finiscono per ritrovarsi” (così T.a.r. Calabria – Catanzaro, sez. I, 13 febbraio 2017, n. 228).

Peraltro, nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato da parte resistente, non vi è alcuna deroga disposta dal RUP, atteso che anche la lex specialis della procedura richiede espressamente la produzione della relazione geologica.

In particolare l’art. 13, punto 8.2 del capitolato speciale d’appalto recita: “Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto esecutivo. a) relazioni geologiche e geotecniche, da depositare all’Ufficio del Genio Civile, redatte sulla base di una campagna di indagini geognostiche estese all’area complessiva del progetto generale e finalizzate ad ottenere gli elementi conoscitivi – descrittivi e parametrici – necessari alla redazione del progetto geologico e alla caratterizzazione sismica (relazione geologica) e del modello geotecnico e alla caratterizzazione dinamica del terreno (relazione geotecnica).”

Né può ritenersi che la relazione geologica allegata al progetto definitivo fosse di per sé sufficiente anche per quello esecutivo.

Invero, nel caso di specie, è stata la controinteressata stessa a proporre in sede di offerta tecnica una modifica del progetto definitivo, reputando necessario un adeguamento di tale progetto alla normativa antisismica in vigore nella fase di redazione del progetto esecutivo, prevedendosi di conferire alla struttura una vita utile di progetto di 100 anni, anziché di 50.

Una modifica progettuale di tale importanza non può non comportare la redazione di una nuova e aggiornata relazione specialistica, quale quella geologica, per sua natura funzionale alla verifica della possibilità di rispettare la normativa antisismica vigente nella fase di redazione del progetto esecutivo.

Osserva, infine, il Collegio che nel caso di specie non risulta neppure applicabile l’invocato soccorso istruttorio.

Invero, la relazione geologica (che la controinteressata ammette di non avere mai redatto) costituisce un elemento essenziale dell’offerta tecnica, consistente nella redazione del progetto esecutivo, per come previsto espressamente dall’art. 93, c. 5, d.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis), che definisce il progetto esecutivo come quel progetto “redatto in conformità al progetto definitivo, [che, n.d.r.] determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.”

E’ evidente che il rimedio del soccorso istruttorio non si giustifica nei casi (come in quello di specie) in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; in sostanza, in presenza di previsioni chiare (v. artt. 24, 26 e 35 d.p.r. n. 207/2010; art. 93 d.lgs. n. 163/2006 e art. art. 13, punto 8.2 del capitolato speciale d’appalto) e dell'inosservanza di queste da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione), di una documentazione incompleta rispetto a quanto previsto dalla lex specialis della procedura (v. Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2016, n. 4930)» (T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 28 giugno 2017, n. 1727).

 

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