Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE “PUNTURE DI SPILLO”: E SE L’ART. 95, COMMA 4, LETT. A), FOSSE OPERA DELLA MANINA CANDIDA, CHE GIÀ ABROGÒ LA RACCOMANDAZIONE VINCOLANTE DELL’ANAC?

In attesa di conoscere l’atto di ragionevole interpretazione (politica) dell’ANAC sulla lett. a) del comma 4 dell’art. 95 del codice, ci prende un dubbio.

La suddetta lett. a) è scritta in modo troppo chiaro per ipotizzare che si sia trattato di un errore ostativo.

Troppo chiara la norma (una volta tanto) nella sua formulazione: «Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo (…) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; (…)».

Il legislatore reale del correttivo, così come ha visto con disfavore la raccomandazione vincolante dell’oggi abrogato comma 2 dell’art. 211 del codice, ha parimenti visto con lo stesso disfavore il ricorso alla procedura negoziata (in quanto, evidentemente, nel caso dell’indagine di mercato sia pure previamente pubblicizzata, invitati a presentare offerta sono solo gli operatori economici sorteggiati). E quindi, con funzione dissuasiva, ha implicitamente imposto l’obbligo del rapporto qualità-prezzo qualora – per importo inferiore a EUR 1.000.000 – non si ricorra alle «procedure ordinarie» (aperta o ristretta).

Con questo disegno fa pendant, in modo fin troppo organico, la seguente previsione sempre recata dal correttivo: «La stazione appaltante può (…), per i lavori di importo inferiore a un milione di euro (…) nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente» (D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 3). Si tratta proprio, guarda caso, dello stesso importo massimo previsto per la procedura negoziata nei lavori. Ma scusate? A quale RUP verrebbe mai in mente di partenza, al di là del caso in cui debba sfruttare appieno un contributo pubblico, con un esecutivo in mano, di complicarsi la vita con il rapporto qualità/prezzo?  

Come dire: l’aggravamento che da una parte ti pongo con il rapporto qualità/prezzo, se vuoi limitare la partecipazione con il ricorso alla procedura negoziata, dall’altra te lo stempero dandoti a regime (perché oggi il problema di commissione ancora non si pone) la possibilità di «nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante» (al di là della considerazione che anche l’unico interno nominabile sarà di fatto esterno, perché non si riuscirà di fatto a trovarlo …).

Delrio si è trovato questa sorpresa così come quella sull’abrogazione della raccomandazione vincolante. Ma il redattore (o la redattrice) del contenuto della norma è tranquillamente al suo posto, come prima, più di prima. Altro che errore ostativo.

 

“FREE” – “PUNTURE DI SPILLO”: E DOPO LE NOTIZIE GIORNALISTICHE, DOV’È L’ATTO INTERPRETATIVO DELL’ANAC PER IL PREZZO PIÙ BASSO NEI LAVORI? 

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