La mancata sottoscrizione di elaborati dell’offerta tecnica da parte dei progettisti non può provocare l’automatica esclusione.
«In definitiva - anche a voler ritenere che anche l’elenco descrittivo delle voci fosse parte dell’offerta tecnica e, quindi, andasse sottoscritto anche dai progettisti - a fronte dell’evidenziata equivocità della lex specialis sussistono, a giudizio del Collegio, i presupposti per fare applicazione del condivisibile orientamento giurisprudenziale invocato dalla ricorrente principale (T.A.R. Marche, 24 luglio 2015, n. 602) secondo il quale, in presenza di una lex specialis non univocamente interpretabile, la mancata sottoscrizione di elaborati dell’offerta tecnica da parte dei progettisti non può provocare l’automatica esclusione, specie se si tratta di un appalto integrato e di un documento regolarmente sottoscritto (come nel caso in esame) dai rappresentanti del RTI concorrente, ma non dai progettisti da esso indicati. Inoltre, come già evidenziato, la lex specialis prevede che “la mancanza o la mancata sottoscrizione di uno o più elaborati del progetto definitivo costituisce motivo di esclusione dalla gara qualora tali elaborati risultino essenziali per poter considerare il progetto rispondente alle prescrizioni di legge”, così rimettendo al seggio di gara la valutazione, caso per caso, delle conseguenze della mancata sottoscrizione di uno degli elaborati costituenti l’offerta tecnica; ciononostante la controinteressata non ha affatto specificato - come era invece suo onere - perché l’elenco descrittivo delle voci sarebbe uno dei documenti “essenziali per poter considerare il progetto rispondente alle prescrizioni di legge”. Pertanto il Collegio conclusivamente ritiene che un’eventuale esclusione del RTI Integra non sarebbe stata comunque giustificata, non solo in ragione dell’evidenziata equivocità della lex specialis, ma anche perché - come ben evidenziato dall’Amministrazione resistente - avendo il RTI (…) prodotto il computo metrico estimativo regolarmente sottoscritto dai progettisti, non può essere messa in discussione l’assunzione di responsabilità da parte di costoro» (T.R.G.A., Trento, 8 agosto 2017, n. 252).



