Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE APPALTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA E ART. 105, COMMA 6, PRIMI DUE PERIODI: UN ESEMPIO RAGIONATO SULL’INTERPRETAZIONE DI «PRESTAZIONE OMOGENEA» E QUINDI SUL NUMERO DELLE TERNE DI SUBAPPALTATORI DA INDICARSI

«È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori (…) riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara» (D.Lgs. 50/2016, art, 105, comma 6, primi due periodi). 

Esempio: prevalente, OG 11, per EUR 335.000; OG 1, per EUR 115.000.

Se l’operatore economico intende far ricorso al subappalto per ognuna delle due categorie, in ordine a quanto in ognuna delle due categorie medesime configura un’«attività» rientrante nel «comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190», quante le terne da indicarsi: una o due?

Due, in quanto ognuna delle due categorie individua una «prestazione omogenea».

Invece, se avessimo avuto come prevalente una OG 1 e come scorporabile una OS 6 o una OS 8 o una OS 21 (per esempio e senza essere esaustivi di tutte le casistiche), è sufficiente indicare una sola terna in quanto si tratta di categorie lato sensu tutte afferenti alle opere edili.

 

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