«È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori (…) riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara» (D.Lgs. 50/2016, art, 105, comma 6, primi due periodi).
Esempio: prevalente, OG 11, per EUR 335.000; OG 1, per EUR 115.000.
Se l’operatore economico intende far ricorso al subappalto per ognuna delle due categorie, in ordine a quanto in ognuna delle due categorie medesime configura un’«attività» rientrante nel «comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190», quante le terne da indicarsi: una o due?
Due, in quanto ognuna delle due categorie individua una «prestazione omogenea».
Invece, se avessimo avuto come prevalente una OG 1 e come scorporabile una OS 6 o una OS 8 o una OS 21 (per esempio e senza essere esaustivi di tutte le casistiche), è sufficiente indicare una sola terna in quanto si tratta di categorie lato sensu tutte afferenti alle opere edili.
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