«Qualora ricorrano le condizioni (…), gli incarichi conferiti ai componenti (collocati in quiescenza) dei Collegi consultivi tecnici previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, non soggiacciono all’obbligo di gratuità della prestazione resa previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135».



