Le norme che prevedono interventi di compartecipazione degli enti locali alle spese per caserme ed altri edifici utilizzati per garantire la sicurezza dei cittadini rivestono natura eccezionale e non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle disciplinate - come invero delineato nel caso in esame - prevedendosi l’esercizio da parte dell’Ente di funzioni “ordinarie” di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, con la conseguente assunzione dei relativi oneri finanziari, attraverso la sostituzione, in via di fatto ed in assenza di una specifica previsione di legge in tal senso, nell’attività di “accasermamento” in senso stretto (ovvero l’effettuazione dei lavori di adeguamento e/o miglioramento funzionale di un immobile di proprietà comunale al fine di una sua riconversione in caserma) di responsabilità ed onere esclusivi dello Stato e, per esso, del Ministero dell’Interno.



