Diritti di rogito.
Cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 21/2015/PAR.
«A seguito dell’entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 viene meno il diritto di rogito a favore dei Segretari di Enti locali che godano di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del c.d. “galleggiamento”, in ipotesi di titolarità di enti locali con dipendenti con qualifica dirigenziale. Rimane fermo il diritto di rogito degli altri segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell’ente territoriale di titolarità, in mancanza di galleggiamento per assenza di dirigenti nell’alte locale o per altre ragioni, non godano di trattamento economico equiparato quello dirigenziale. Il diritto riconosciuto ai segretari, pari a “una quota del provento annuale spettante al comune…. [a titolo di diritti di rogito….] non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”, deve essere conteggiata su base annua e comunque “in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o provinciale”. Poiché il diritto di rogito si perfeziona al momento del ricevimento dell’atto e/o contratto stipulato in forma pubblica innanzi al segretario, il nuovo regime giuridico dei diritti di rogito opera solo per i contratti rogati in data successiva a quella di entrata in vigore del d.l. 90/2014».



