Le linee guida n. 1 fanno presente che, «per i professionisti singoli e associati», il «numero minimo di unità di tecnici» è dimostrabile «anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti» (paragrafo n. 2.2.2.1, lett. e)). Si pone la questione se anche per essi occorra far riferimento agli «ultimi tre anni», come «per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria)».
È contestabile quindi che un ingegnere non possa essere incluso nel computo, se non iscritto all’ordine in tutto l’ultimo triennio?



