L’elenco degli operatori economici «ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria», di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, non configura un numerus clausus. Pertanto anche l’ente senza scopo di lucro (nella fattispecie una fondazione) è operatore economico ammesso. E non è neppure la prima volta che siamo bocciati sul punto …



