QUESITO: «La figura professionale del “geologo” è prevista nel bando tipo n. 3 come: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
Domanda: se il geologo fa parte del raggruppamento temporaneo come mandante, presumibilmente in verticale, come conciliare questo ruolo col fatto che non c'è una “prestazione” geologica autonoma, e quindi scorporabile per così dire? L’attività del geologo è svolta all'interno della “prestazione” (principale o secondaria), ad esempio all'interno della “categoria: infrastrutture per la mobilità” – ID Opere: “V.02 “ oppure del "categoria idraulica – Id Opere D.04”, etc ... . Il raggruppamento mi sembra un po' sui generis … ».
È vero!
E, se ci rifacciamo alle considerazioni di cui a: «Il divieto di affidamento dell’appalto a un soggetto esterno alla procedura selettiva non costituisce una regola tassativa ed assoluta?», il cerchio non ci si chiude.



