Il fatto che la stazione appaltante non abbia predisposto il DUVRI è inconferente. Il problema è quello dei diversi costi interni della sicurezza di cui all’art. 95, comma 10. Per il T.A.R. che si riporta sono tutti servizi di natura intellettuale, ma ciò non è affatto pacifico per d.l. e c.s.e. (cfr. la prima e la seconda sentenza già riportate su questo quotidiano). Per converso, altro è parlare di mancata indicazione, altro di indicazione pari a zero (la seconda è comunque indicazione positivamente resa e suscettibile di valutazione, e peraltro nulla esclude che tali costi – per principio generale – possano già tutti essere stati ammortizzati con l’esecuzione di precedenti appalti).



