Nulla quaestio se essi sono idonei ad “illuminare” l’offerta tecnica (e, aggiungiamo noi, hanno un “basso” peso). Ciò premesso, se essi hanno la predetta idoneità, non esiste nessun limite (vedi ormai pacifica e ricorrente giurisprudenza in termini) per il loro valore ponderale complessivo (nella fattispecie, peraltro, molto basso essendo pari a 23 punti su 70 per l’offerta tecnica). Il bando contestato pertanto è perfettamente legittimo in ordine a tutti i profili contestati dall’ANAC. Ma di che vogliamo parlare?



