E quindi non poteva più applicarsi l’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per il principio del tempus regit actum, nel senso che la lex specialis posterior abrogherebbe tacitamente la precedente legge parimenti speciale del vecchio codice medesimo. Doveva procedersi con la gara “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa. Si tratta di una tesi di favor verso la categoria dei progettisti, in quanto l’ANAC omette – evidentemente in modo consapevole – di considerare una precisa e significativa disposizione del D.Lgs. 50/2016.