Il caso è quello in cui «l’appalto di recupero del fabbricato, originariamente affidato ai sensi degli artt. 63, co. 4 e 152, co. 5 del d.lgs 50/2016 e comprensivo dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed esecuzione lavori, per effetto di alcune varianti resesi necessarie in corso di esecuzione lavori, aveva subito un incremento dei costi da 218.934,10€ a 272.215,9€». Anche qui l’ANAC dice: “Fate voi!” E tante grazie! La soluzione che suggeriamo, anche perché una delle due è proprio inipotizzabile. Tertium non datur, peraltro.



