Come noto, resta fermo l’obbligo di adozione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Cfr., ora, il D.Lgs. 36/2023, art. 41, nuovo ipotizzato comma 15-ter: «Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'articolo 54 e all'allegato II.2». Ah, ah, ah!
Conforme, ovviamente la relazione illustrativa: «Il comma 15-ter, inoltre, precisa che all’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura, oltre alla sopra illustrate disposizioni, si applicano comunque le norme sulla verifica di anomalia dell’offerta, che consentono automaticamente di escludere dalla procedura competitiva proposte giudicate, appunto, “anomale” sulla base dei criteri indicati nell’Allegato II.2». Ah, ah, ah!



