«Seppure infatti la legge n. 49 del 2023 non trova diretta applicazione nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nulla vieta che la stazione appaltante possa, nell’esercizio della propria discrezionalità ed entro termini ragionevoli, prevedere clausole di non ribassabilità del corrispettivo a fini di tutela dell’equo compenso professionale» (sic). Infatti, «non è la legge a costituire qui la fonte della regola applicata dall’amministrazione, bensì il disciplinare di gara» (sic). Dal Consiglio di Stato. Nulla da commentare, basiti!



