“Non è ammesso il subappalto della progettazione e della redazione della progettazione. È ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni”. La clausola, così posta in modo secco, è radicalmente illegittima. Peraltro va garantito il subappalto qualificatorio di una prestazione (ID-opere) secondaria, ciò che, oltre ad essere ammesso con il nuovo codice, va anche a favore del piccolo progettista.



