L’applicazione del principio del favor partecipationis non può essere forzata fino al punto di comprimere l’interesse dell’Amministrazione ad addivenire alla stipula del contratto con un operatore in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e, conseguentemente, in grado di garantire una regolare esecuzione della commessa. Ma soprattutto non è ammissibile che l’operatore economico non si premuri di specificare in alcun modo il procedimento di calcolo seguito al fine di isolare l’importo riferibile alle opere a verde da quello indicato dal committente privato nell’attestazione prodotta. E quid juirs sull’istanza istruttoria volta a ottenere una consulenza tecnica o una verificazione al fine di provare il possesso del requisito tecnico-professionale?



