Questa la circolare del CNI (16 settembre 2025). Lo sappiamo, esimie sezioni III e V del C.d.S., che la gara si può fare senza prezzo. Ma si tratta di una scelta assolutamente discrezionale della stazione appaltante, che deve essere motivata onde evitare rischi erariali di sorta, che non deve soggiacere a nessuna interessata moral suasion. Anche perché sia il ribasso solo sul «35 per cento dell'importo da porre a base di gara», sia la formula prevista dal correttivo (ALLEGATO I.13, art. 2-bis), annullano già in modo pressoché totale – di default – la rilevanza dell’offerta economica. Cfr., già: “Equo compenso”: che cosa viene fuori da un’estrosa sentenza del Consiglio di Stato! Ma la III insiste.



