Qualcuno ricorda l’art. 266, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che, con riguardo all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, stabiliva espressamente che l’offerta economica indicasse il ribasso percentuale unico in misura comunque non superiore alla percentuale che doveva essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento? Siamo sempre lì a tutelare la classe dei progettisti da parte del legislatore, da sempre. Ma oggi un T.A.R. ricorda che i limiti al ribasso sono seccamente contrari ai principi euro unitari. E noi aggiungiamo: anche se li stabilisce il legislatore nazionale. Incerto quando, ma certo che la disposizione sul 35% sarà dichiarata come da disapplicarsi.



